La Permuta spiegata ai musicisti…e non!

Cerchiamo di affrontare un argomento di per sé molto noioso con un esempio pratico, un esempio caro ai musicisti che anelano ad un nuovo strumento musicale!

Qualunque musicista, professionista e non, quando passa davanti ad un negozio di strumenti musicali ha l’istinto di entrare e comprare una nuova chitarra, un nuovo basso o altro ma ecco che arrivano almeno due considerazioni:

1. ormai la mia casa è strapiena di strumenti, quasi più del negozio, non ho più spazio…

2. le mie finanze non mi permettono di fare l’acquisto del momento con leggerezza…

Dunque, ecco una possibile soluzione ad entrambi i problemi grazie alla quale possiamo portarci a casa un nuovo “giocattolino” senza troppi pensieri!

Occorrente: idee chiare sullo strumento che vogliamo portarci a casa e uno strumento che abbia almeno pari valore di cui possiamo liberarci senza eccessivi patemi d’animo.

Lo strumento eccolo qua: la PERMUTA!

La permuta è un contratto di scambio che realizza una situazione che in avvocatese si definisce come “do ut des” (in latino “io do affinché tu dia”), cioè un vero e proprio scambio di beni ma che si differenzia da una normale compravendita per il fatto che non si prevede la pattuizione di un prezzo ma bensì un reciproco trasferimento della proprietà di cose (o di diritti).

In questo senso la permuta ricorda molto la figura del baratto anche se può capitare che si caratterizzi nello scambio di una cosa verso un credito e per il fatto che possono essere previsti conguagli in denaro nel caso in cui il valore attribuito ad una cosa (o ad un diritto) tra quelli oggetto del contratto sia superiore rispetto all’altra.

Nell’esempio della permuta di uno strumento musicale, possiamo proporre al negozio il nostro strumento affinché il negoziante lo rivenda successivamente. Per fare questo il negoziante dovrà valutare il tuo strumento e, dopo una contrattazione, quantificarne il valore.

Da quel momento potrete valutare quale strumento volete portarvi a casa e capire se aggiungere una somma per arrivare al prezzo effettivo dello strumento nuovo.

Il Codice Civile prevede due circostanze particolari relative al contratto di permuta:

  • Il caso dell’EVIZIONE: questa circostanza si determina nel caso in cui uno dei due soggetti del contratto di permuta (o di compravendita ex art. 1483 c.c.) da all’altro, appunto in permuta, una cosa sulla quale un terzo vanta diritti (ad esempio: il negoziante ci dà in permuta uno strumento di cui non è proprietario).

Può accadere dunque che il reale proprietario della cosa provveda con un’azione giudiziaria per rientrarne in possesso. L’art. 1553 c.c. prevede che in questo caso, il permutante che subisce l’evizione della cosa può scegliere tra richiedere in dietro la cosa data in permuta o il valore della cosa che gli è stata evitta (tolta per evizione insomma) oltre al risarcimento del danno;

  • Il caso delle SPESE della permuta: l’art. 1554 c.c. prevede che le spese della permuta sono a carico di entrambi i soggetti salvo patto contrario.

In tutti gli altri casi si applicano, a norma dell’art. 1555 c.c., le norme sulla normale vendita in quanto compatibili.

Quindi, la prossima volta che passate davanti alla vetrina di un negozio di strumenti musicali…pensateci bene!

Lascia un commento