Lo Studio Legale Gnemmi sbarca su Pronto Pro!

Ebbene sì, la nota piattaforma web per la ricerca di professionisti e professionalità mi ha selezionato per un’intervista circa le mie competenze in materia di Diritto del Lavoro.

Dopo tutto, gli anni di Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del lavoro e della Previdenza hanno dato i loro frutti!

Per farvi un’idea, ecco il link al sito, Buona lettura!

https://www.prontopro.it/an/ancona/avvocato-del-lavoro#pro-interview

La Permuta spiegata ai musicisti…e non!

Cerchiamo di affrontare un argomento di per sé molto noioso con un esempio pratico, un esempio caro ai musicisti che anelano ad un nuovo strumento musicale!

Qualunque musicista, professionista e non, quando passa davanti ad un negozio di strumenti musicali ha l’istinto di entrare e comprare una nuova chitarra, un nuovo basso o altro ma ecco che arrivano almeno due considerazioni:

1. ormai la mia casa è strapiena di strumenti, quasi più del negozio, non ho più spazio…

2. le mie finanze non mi permettono di fare l’acquisto del momento con leggerezza…

Dunque, ecco una possibile soluzione ad entrambi i problemi grazie alla quale possiamo portarci a casa un nuovo “giocattolino” senza troppi pensieri!

Occorrente: idee chiare sullo strumento che vogliamo portarci a casa e uno strumento che abbia almeno pari valore di cui possiamo liberarci senza eccessivi patemi d’animo.

Lo strumento eccolo qua: la PERMUTA!

La permuta è un contratto di scambio che realizza una situazione che in avvocatese si definisce come “do ut des” (in latino “io do affinché tu dia”), cioè un vero e proprio scambio di beni ma che si differenzia da una normale compravendita per il fatto che non si prevede la pattuizione di un prezzo ma bensì un reciproco trasferimento della proprietà di cose (o di diritti).

In questo senso la permuta ricorda molto la figura del baratto anche se può capitare che si caratterizzi nello scambio di una cosa verso un credito e per il fatto che possono essere previsti conguagli in denaro nel caso in cui il valore attribuito ad una cosa (o ad un diritto) tra quelli oggetto del contratto sia superiore rispetto all’altra.

Nell’esempio della permuta di uno strumento musicale, possiamo proporre al negozio il nostro strumento affinché il negoziante lo rivenda successivamente. Per fare questo il negoziante dovrà valutare il tuo strumento e, dopo una contrattazione, quantificarne il valore.

Da quel momento potrete valutare quale strumento volete portarvi a casa e capire se aggiungere una somma per arrivare al prezzo effettivo dello strumento nuovo.

Il Codice Civile prevede due circostanze particolari relative al contratto di permuta:

  • Il caso dell’EVIZIONE: questa circostanza si determina nel caso in cui uno dei due soggetti del contratto di permuta (o di compravendita ex art. 1483 c.c.) da all’altro, appunto in permuta, una cosa sulla quale un terzo vanta diritti (ad esempio: il negoziante ci dà in permuta uno strumento di cui non è proprietario).

Può accadere dunque che il reale proprietario della cosa provveda con un’azione giudiziaria per rientrarne in possesso. L’art. 1553 c.c. prevede che in questo caso, il permutante che subisce l’evizione della cosa può scegliere tra richiedere in dietro la cosa data in permuta o il valore della cosa che gli è stata evitta (tolta per evizione insomma) oltre al risarcimento del danno;

  • Il caso delle SPESE della permuta: l’art. 1554 c.c. prevede che le spese della permuta sono a carico di entrambi i soggetti salvo patto contrario.

In tutti gli altri casi si applicano, a norma dell’art. 1555 c.c., le norme sulla normale vendita in quanto compatibili.

Quindi, la prossima volta che passate davanti alla vetrina di un negozio di strumenti musicali…pensateci bene!

APP IMMUNI, come funzionerà?

Da oggi Boni Iuris, il mio canale di divulgazione giuridica inizialmente concepito come podcast, si sposta su Youtube con un apposito Canale, non potevamo aspettare di avere tutto pronto a puntino visto che in nottata sono state assunte importanti decisioni in merito alla famigerata App Immuni e insieme con il Collega Massimiliano Galeazzi dello Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi di Ancona abbiamo deciso di integrare l’intervista di qualche settimana fa su Coronavirus e Tutela della Privacy.Ecco dunque APP IMMUNI, come funzionerà?Buona visione!Se volete rimanere aggiornati sulle ultime dal mondo del diritto, iscrivetevi al canale!

RISARCIMENTO PER ATTI VANDALICI CONTRO L’AUTO

Può succedere a tutti, non è giusto ma può succedere.

Ultimamente è successo a me: qualche “mattacchione” non ha avuto niente di meglio da fare che rigarmi la fiancata dell’auto con un chiave, un chiodo o altro…dunque? Che fare?
Prima cosa, ovviamente, arrabbiarsi!

È naturale, è giusto e liberatorio ma bisogna rimanere lucidi e adoperarsi per porre rimedio nel modo più indolore ed economico possibile.

Vediamo in concreto di cosa avrete bisogno e quali sono i passaggi obbligati:

1) LA POLIZZA “ATTI VANDALICI”

Per ottenere il risarcimento dall’assicurazione è necessario essere titolari di una polizza contro gli atti vandalici.

Questa polizza è però garanzia non obbligatoria e dunque estranea alla normale polizza RC Auto: per scrupolo meglio controllare la documentazione rilasciata dall’assicuratore o chiedere al call centre di riferimento le coperture della vostra polizza.

2) DENUNCIA CONTRO IGNOTI

Se avete stipulato un’assicurazione contro gli atti vandalici (nel mio caso Eventi Sociopolitici tra i quali sono espressamente previsti gli atti vandalici), per ottenere la liquidazione del danno da parte della compagnia dobbiamo premunirci della denuncia contro ignoti che possiamo fare presso qualsiasi Comando della Polizia o dei Carabinieri: lì un rappresentante della forza pubblica raccoglierà le vostre dichiarazioni, potrà voler verificare il danno personalmente (quindi recativi al Comando con l’auto danneggiata e muniti di una copia della polizza assicurativa) e infine redigerà materialmente l’atto di denuncia contro ignoti.

[Potete anche decidere di depositare la denuncia anche presso la Procura della Repubblica direttamente in Tribunale: in tal caso voi o il vostro avvocato dovrete redigere personalmente la querela e il cancelliere del Tribunale si limiterà a riceverla e ad apporre il timbro del deposito. In caso di bisogno contattatemi per la redazione della querela!].

3) RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Una copia autenticata della querela (l’autentica verrà messa dal cancelliere, dal carabiniere, dal poliziotto, ecc.) andrà presentata alla vostra compagnia assicurazione insieme alla richiesta di risarcimento. Anche in questo caso potete contattarmi per la redazione della domanda.

La compagnia, a questo punto, dovrà avviare un’istruttoria per verificare se le dichiarazioni dell’assicurato risultano veritiere e fondate.

A tal fine occorre ricordare che la Polizza contro gli atti vandalici:

  • Non coprei danni riportati ai cristalli dell’auto, limitandosi alla sola carrozzeria (in caso di danno ai vetri dell’auto controllate di avere l’apposita “polizza cristalli”);
  • prevede speso una franchigia minima: in pratica il danno viene risarcito dalla compagnia solo a partire da un determinato importo. Ad esempio, se vi è una franchigia di 250 euro, qualora il danno ammontasse a 350 euro, l’Assicurazione rimborserà solo 100 euro. In alcuni casi, come è successo a me con la mia compagnia, si prevede invece uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di 250,00 euro. In sostanza lo scoperto stabilisce una percentuale del risarcimento danni che va coperta dall’assicurato invece che dall’assicuratore e, a differenza della franchigia, ha un valore percentuale da calcolare in base al danno subìto;

– non vengono rimborsati, con la copertura contro gli atti vandalici, i danni conseguenti alla circolazione dell’auto.

 Dopo aver avviato l’istruttoria, l’assicurazione nomina un proprio perito che valuta l’entità del danno: sarete avvisati con una lettera della Compagnia che vi comunica il nome e il telefono di tale fiduciario, a cui dovrete rivolgervi per prendere un appuntamento e far visionare il mezzo.

Una volta terminata tale fase, dovrete attendere l’assegno o la proposta di definizione bonaria che vi invierà l’assicurazione direttamente a casa o presso l’avvocato cui vi sarete rivolti per la redazione della denuncia e/o della richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.

 TUTELA IN CASO DI ASSENZA DI POLIZZA CONTRO ATTI VANDALICI

Se non avete sottoscritto una copertura assicurativa contro atti vandalici ovviamente non potete chiedere nulla all’assicurazione ma potete rivalervi solo contro il responsabile del danno, sempre che lo abbiate identificato con doverosa certezza.

In questo caso potete valutare di agire in via civile per chiedere il risarcimento dei danni oppure potrete attivare un procedimento penale per il reato di danneggiamento, previsto e punito dal codice penale con una multa fino a 309 euro: in tal caso, dovrete prima presentare la querela di cui sopra ma non contro ignoti. In quest’ultimo caso potrete costituirvi parte civile per ottenere, in tale stessa sede, il risarcimento (sulla costituzione di parte civile vedi specifico articolo).

Come accennato, prima di procedere alla causa civile o al procedimento penale contro l’asserito responsabile sarà bene che vi procuriate le prove di quanto da voi sostenuto: prove che potrebbero consistere anche in una o più testimonianze.

DANNO RISARCIBILE

Quanto all’entità del danno da risarcire, la Cassazione ha chiarito che anche gli inestetismi hanno una loro consistenza economica che va indennizzata, per via del fatto che le parti della carrozzeria, rimaste prive della protezione della vernice, potrebbero essere soggette a un più facile deterioramento (per via degli agenti atmosferici), con conseguente compromissione dell’integrità del veicolo.

FIDEIUSSIONE…IN BREVE

Si sente parlare spesso della “fideiussione”, termine latineggiante che si riferisce a quella situazione in cui un soggetto, chiamato appunto fideiussore, garantisce un’obbligazione altrui (spesso un debito assunto da un debitore), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

Il fideiussore dunque non pagherà nulla fin tanto che sarà il debitore a provvedere alla soddisfazione del credito intervenendo solo in via residuale in caso di inadempimento. Vedremo prossimamente la figura della fideiussione bancaria!

IMMIGRAZIONE – VICINANZA E SOLIDARIETA’ CON L’AVV. DICANDIA

Il primo post di questa pagina porta con se una buona notizia: è stata infatti archiviata l’accusa di “vilipendio delle istituzioni” nei confronti del collega Avv. Gianluca Dicandia denunciato, si ricorderà, dopo aver criticato il decreto Minniti durante una manifestazione indetta da Amnesty International Italia a Roma in occasione della Giornata del Rifugiato.
Da notare che gli atti trasmessi alla Procura erano stati firmati dallo stesso dirigente romano che, durante una carica alla stazione Termini seguita allo sgombero di cittadini eritrei dal palazzo di via Curtatone lo scorso agosto, aveva ordinato ai suoi uomini durante una carica sui rifugiati: “Se tirano qualcosa spezzategli un braccio”.
Ogni commento appare superfluo.